Regolamento

DELLA SEZIONE DEI COSTRUTTORI EDILI ED AFFINI DI LUCCA, PISTOIA E PRATO

ANCE TOSCANA NORD

 

Approvato dalle Assemblee dei soci di Ance Lucca del 12 dicembre 2015, Ance Pistoia del 25 gennaio 2016, Ance Prato del 16 dicembre 2015. Modifiche approvate dall’Assemblea di Ance Toscana Nord del 26 luglio 2022, ratificate dal Consiglio Generale di Confindustria Toscana Nord del 26 settembre 2022.

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE, SEDE E SCOPI

ART. 1 - COSTITUZIONE  

E' costituita nell'ambito dell'Associazione Industriali delle provincie di Lucca,Pistoia, e Prato la Sezione dei costruttori edili ed affini denominata Ance Toscana Nord Lucca Pistoia Prato, in breve Ance Toscana Nord. Ance Toscana Nord, di seguito Sezione, ha sede legale in Pistoia, Piazza Garibaldi 5 e sedi operative in Lucca, Piazza Bernardini 41 e Prato, Via Valentini 14. 

Ance Toscana Nord si avvale del logo di Ance in coerenza con le modalità stabilite dall’Ance stessa.

Il presente Regolamento è predisposto in conformità al regolamento tipo approvato da Ance e Confindustria, ed entra in vigore con l’approvazione dell’Assemblea della Sezione e del Consiglio Generale di Confindustria Toscana Nord. Quest’ultimo provvede a deliberare entro la prima riunione utile e non oltre quattro mesi dalla trasmissione del Regolamento da parte della sezione e decorso tale termine il Regolamento si intende comunque approvato.

Il presente Regolamento disciplina l'assetto e le procedure di funzionamento degli Organi della Sezione, la loro autonomia decisionale  sui temi di specifica competenza della categoria e le relative rappresentanze esterne nonché la loro autonomia organizzativa, finanziaria e patrimoniale.

ART. 2 - SCOPI

La Sezione, nel quadro dei fini statutari e delle politiche generali di Confindustria Toscana Nord, ha per scopo di promuovere lo sviluppo ed il progresso del settore edile ed affine e di provvedere alla tutela e all’assistenza sia sul piano collettivo che individuale delle imprese operanti nel settore delle costruzioni . 

A tal fine la Sezione, in particolare:

  1. assume la rappresentanza delle imprese del settore delle costruzioni nelle province di Lucca, Pistoia e Prato;
  2. stipula contratti ed accordi collettivi di categoria nel proprio ambito territoriale, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese in applicazione del C.C.N.L. e in conformità alle direttive dell'ANCE; interviene nella trattazione e definizione delle controversie collettive ed individuali di lavoro; 
  3. presta la propria assistenza alle imprese associate nei confronti delle Autorità e degli Enti pubblici e provati anche nell’elaborazione di normative che possano riguardare le attività produttive del settore;
  4. fornisce consulenza e assistenza alle imprese associate in tutte le questioni amministrative, economiche, giuridiche, sindacali, tecniche tributarie ecc., che possano comunque interessarle;
  5. sollecita, promuove e agevola tra le imprese edili associate l'accesso al mercato, anche con la formazione di consorzi e di altri idonei organismi; 
  6. provvede a rendere edotti i soci, anche attraverso la collaborazione degli stessi, di ogni progresso dell'edilizia, per mezzo della rilevazione dei prezzi, di dati, di elementi e notizie relativi ai problemi del settore e favorisce studi e sperimentazioni nell'industria edile anche attraverso la promozione e la partecipazione a programmi di formazione, ricerca e sviluppo finanziati da enti pubblici o privati; 
  7. assiste nelle forme più opportune le imprese associate nei problemi di reperimento e distribuzione delle materie prime, eventualmente registrando le tariffe ed i prezzi vari attinenti all’edilizia ed alle materie prime e, occorrendo, discutendoli con i fornitori ed i loro raggruppamenti;
  8. promuove la pubblicazione di periodici riviste, monografie, siti web riguardanti le attività edili e/o complementari, nonché l’eventuale partecipazione delle imprese associate a missioni, mostre ed esposizioni nazionali ed estere;
  9. promuove idonee forme mutualistiche previdenziali ed assicurative in favore delle imprese del settore;
  1. nomina o designa direttamente i propri rappresentanti negli organismi associativi   nazionali e regionali della categoria, tenendo conto di un’adeguata rappresentanza dei territori per quanto possibile; designa i rappresentanti nel Consiglio Generale di Ance Toscana, nelle persone del Presidente e dei due Vice Presidenti, e i membri di spettanza nell’Assemblea di Ance Toscana; nomina i propri rappresentanti negli organismi costituiti a norma della contrattazione collettiva del settore, dei quali ultimi assume la titolarità;
  2. designa i propri rappresentanti, nei competenti organi di Confindustria Toscana Nord e nelle Organizzazioni ed enti esterni di specifico interesse dell'industria edilizia, nonché i rappresentanti della categoria medesima che affianchino quelli delle altre categorie, designati sempre da Confindustria Toscana Nord, ai fini della trattazione di problemi di interesse di più settori;
  3. esercita, in via esclusiva, la gestione politica, economica e patrimoniale degli enti bilateriali di settore e territoriali con totale autonomia nel loro governo;
  4. sollecita e promuove la formazione di maestranze per l'edilizia anche con la promozione di enti e scuole professionali di categoria a norma del c.c.n.l. di settore, e attua ogni iniziativa diretta all'elevazione morale e culturale e al benessere dei lavoratori mirando anche alla crescita professionale di tutti gli operatori della filiera;
  5. favorisce lo sviluppo ed il progresso del settore delle costruzioni e promuove la qualificazione tecnico-professionale e la specializzazione delle imprese; lle maestranze stesse;
  6. assume, nell’interesse proprio e/o delle imprese associate, la legittimazione attiva dinnanzi al giudice di ogni ordine e grado;
  7. compie, in genere, tutti gli atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini sociali, della Sezione. 

La Sezione svolge un ruolo di interlocutore primario delle istituzioni e dei soggetti decisionali sulle politiche nel campo delle infrastrutture, dell’edilizia e delle costruzioni.

In particolare, in tema di politica delle infrastrutture, nel puntuale rispetto della ripartizione di ruoli e competenze tra i sistemi Ance e Confindustria, la Sezione è la sede preminente di dibattito e di definizione delle politiche associative per tutto ciò che riguarda la realizzazione delle opere e la regolazione del mercato, fermo restando le competenze specifiche di altre componenti del sistema e quelle generali di Confindustria Toscana Nord sui fabbisogni infrastrutturali e le relative priorità nell’ottica delle esigenze dell’utenza industriale, dell’ammodernamento e dello sviluppo del territorio.

Le determinazioni assunte dai competenti Organi della Sezione saranno comunicate a cura del Presidente della Sezione stessa alla Presidenza di Confindustria Toscana Nord. 

ART. 3 -  RAPPORTI CON L’ANCE

La Sezione è aderente all'Associazione nazionale costruttori edili - Ance secondo le norme dello Statuto e dei Regolamenti di questa ed è vincolata agli obblighi previsti da tale Statuto per i soci ordinari.

La Sezione adotta il codice etico dell’Ance quale parte integrante del proprio Regolamento.

L'adesione della Sezione all'Ance comporta l'adesione automatica all'Organismo associativo regionale dell'edilizia e l’inadempimento degli obblighi contributivi nei confronti dell’OAR comporta l’irregolarità della Sezione con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all’art.10 dello Statuto.

Le predette adesioni comportano per le imprese inquadrate nella Sezione l'obbligo di osservare quanto previsto dagli Statuti dell'Ance e dell'Organismo associativo regionale dell'edilizia.

 

TITOLO SECONDO

SOCI

ART. 4 - SISTEMA ASSOCIATIVO

La Sezione inquadra, in conformità agli accordi Ance/Confindustria sottoscritti il 25 marzo 1992 dai Presidenti Pisa e Pininfarina e il 25 maggio 2016 dai Presidenti De Albertis e Squinzi, ed eventuali successive modifiche e integrazioni:

  1. imprese di costruzione, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, quelle la cui attività è finalizzata alla costruzione di opera edile nella sua interezza funzionale, con assunzione del rischio di adempimento e comprende una o più delle fasi di promozione, progettazione, ingegneria, esecuzione;
  2. imprese specialistiche, aventi qualsiasi natura giuridica, ivi comprese quelle industriali e artigiane, quelle la cui vocazione è eseguire, come propria gestione caratteristica e senza significativo ricorso a magisteri esterni o subappalti, opere intere o parte di opere o forniture di semilavorati caratterizzate da una particolare tecnologia di processo e prodotto, e possono disporre di proprie strutture di progettazione e ricerca nel campo di detta tecnologia e di proprio personale adeguatamente qualificato.

Tali imprese, a loro volta, sono suddivise in soci ordinari detti anche imprese ordinarie, soci aggregati detti anche imprese aggregate e imprese assistite.

Tali imprese possono svolgere, anche parzialmente, e con un solo ramo di azienda una delle attività previste dal comma uno.

È facoltà della Sezione prevedere ulteriori categorie di soci, ivi comprese organizzazioni complesse, in coerenza con gli scopi statutari, come regolate all’art.2. 

ART. 5 - AMMISSIONE DELL’IMPRESA ASSOCIATA E CESSAZIONE

Sono soci della Sezione le imprese edili ed affini che aderiscono a Confindustria Toscana Nord ed esercitano attività riconosciute come rientranti nell'ambito associativo dell'Associazione nazionale costruttori edili –ANCE ai sensi dello Statuto di questa indipendente dalla natura giuridica delle stesse.

La domanda di ammissione a socio ordinario della Sezione o la cessazione sono esaminate dal Consiglio Generale e comunicate a Confindustria Toscana Nord che, in base al parere vincolante della Sezione, le delibera nella prima riunione utile dell’organo competente. In mancanza di tale delibera, la decisione assunta dal Consiglio Generale si intende comunque approvata.

Le specifiche modalità organizzative sono stabilite congiuntamente dalla Sezione e dall’Associazione, nel rispetto degli Accordi Ance - Confindustria di cui all’art. 4.

ART. 6 - DIRITTI DELLE IMPRESE ASSOCIATE

Dall'adesione a Confindustria Toscana Nord e dall'appartenenza alla Sezione derivano per le imprese edili diritti e doveri pari a quelli delle altre imprese associate, salve le disposizioni specifiche previste dal presente Regolamento.

Gli associati hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi istituiti a Confindustria Toscana Nord nonché di quelli istituiti specificamente nel loro interesse e per la loro tutela.

Alle imprese associate competono i diritti di elettorato attivo e passivo.

L’esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento dei contributi associativi

ART. 7 - OBBLIGHI DELLE IMPRESE ASSOCIATE

L'appartenenza alla Sezione comporta i seguenti obblighi: 

  1. osservare e fare osservare, oltre allo Statuto dell'ANCE, anche il presente Regolamento e le deliberazioni che saranno adottate in base ad esso dagli organi competenti della Sezione, ivi compresi gli obblighi contributivi; 
  2. accettare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dai rapporti associativi che intercorrono fra la Sezione e l'ANCE e osservare, per quanto di competenza, gli obblighi previsti dallo Statuto di quest'ultima; 
  3. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della proprietà, della sede legale, della composizione degli organi di rappresentanza e fornire le notizie ed i dati concernenti le caratteristiche, la struttura e l'attività aziendale che venissero richiesti dalla Sezione per il perseguimento degli scopi di cui al precedente art.2; 
  4. le imprese non possono far parte contemporaneamente, senza il benestare del Consiglio Generale, di altre similari Associazioni costituite nell'ambito territoriale di competenza della Sezione;  
  5. le imprese associate non possono, a pena di espulsione, essere iscritte a Casse edili diverse da quelle promosse e gestite dalle Associazioni del sistema Ance e dei sindacati di categoria.

 ART. 8 - imprese assistite

Fanno parte di Ance Toscana Nord in qualità di imprese assistite le imprese esercenti attività edile e/o complementare, a prescindere dalla loro natura giuridica, iscritte alle Casse Edili delle provincie di Lucca, Pistoia e Prato che non sono soci ordinari

Le imprese assistite, oltre ai servizi di natura contrattuale, hanno diritto a : 

  • i servizi deliberati dal Consiglio Generale della Sezione; 
  • partecipare alle iniziative realizzate dalla Sezione nell’interesse specifico della categoria. 

Le imprese assistite non hanno obblighi economici ulteriori rispetto a quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro. 

ART. 9 - soci aggregati

Sono Soci aggregati le imprese appartenenti ad Organizzazioni imprenditoriali o professionali per le quali sia stato definito apposito protocollo di accordo con Ance nazionale e che non applicano la contrattazione collettiva della categoria edile.

Le condizioni, le modalità del rapporto associativo e la contribuzione dovuta dalle imprese aggregate, nonché i diritti e i doveri di ciascuna di esse nei confronti della Sezione sono definiti dall’accordo nazionale di cui al comma precedente.

A tal fine, a seguito di detta sottoscrizione Ance trasmette l’elenco delle imprese associate del suo socio aggregato. I soci aggregati non hanno elettorato attivo e passivo.

 ART. 10 - CONTRIBUTI

Le imprese edili sono tenute a rispettare le disposizioni contributive stabilite da Confindustria Toscana Nord per gli associati.

Le quote di adesione contrattuale derivanti da fonti autonome del settore sono di esclusiva titolarità della Sezione che ne ha la completa disponibilità e sono riservate al finanziamento delle attività specifiche della Sezione stessa. 

Il Consiglio Generale della Sezione può fissare una contribuzione destinata all’esclusivo finanziamento delle attività della Sezione stessa.

Tali quote potranno essere oggetto di specifici accordi tra Ance Toscana Nord e Confindustria Toscana Nord nell’ambito della regolamentazione dei reciproci rapporti. 

Il gettito di tali quote affluisce al Fondo comune della Sezione, di cui all’art. 33, che è distinto dal patrimonio di Confindustria Toscana Nord del quale non fa parte. 

Le imprese associate sono altresì tenute a versare i contributi di competenza dell'ANCE, secondo i criteri, le misure e le modalità stabiliti dai competenti organi dell'ANCE stessa. 

In caso di inadempienza l’Ance potrà applicare le misure sanzionatorie all’uopo previste dallo Statuto nei confronti della Sezione

Per i lavori eseguiti dalle imprese associate fuori della circoscrizione di Ance Toscana Nord e per quelli eseguiti nella circoscrizione della Sezione stessa da imprese iscritte ad altre Associazioni aderenti all'ANCE, la misura del contributo è quella all'uopo stabilita annualmente dall'Assemblea dell'ANCE. 

Con riferimento alle sole imprese aggregate la contribuzione dovuta è stabilita dall’accordo nazionale di cui all’art. 9 secondo comma

ART. 11 -  ASSISTENZA ALLE IMPRESE ADERENTI AD ALTRE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI.

Ance Toscana Nord fornisce normale assistenza alle imprese appartenenti ad altre Associazioni territoriali di categoria aderenti all'ANCE che svolgono attività nella circoscrizione della Sezione, sempre che tali imprese siano al corrente con il versamento del contributo associativo dovuto all'ANCE, di cui al precedente art.10.  

ART. 12 -  ANAGRAFE

Fermi restando gli obblighi concernenti la formazione dell'Anagrafe di Confindustria Toscana Nord e del Registro delle imprese confederale, presso la Sezione viene istituita una anagrafe delle imprese edili associate ordinarie e delle imprese assistite nonché delle imprese aggregate appartenenti alle Associazioni nazionali di settore previste dallo Statuto dell’Ance, delle imprese aggregate appartenenti ai soci aggregati di Ance e di eventuali altre categorie.

La Sezione è obbligata a tenere costantemente aggiornata la suddetta anagrafe ed a comunicare all’Ance le variazioni secondo le modalità stabilite da quest’ultima.

Per la formazione e l'aggiornamento della predetta anagrafe, le imprese sono tenute a fornire, nei tempi e nei modi richiesti dalla Sezione, tutti gli elementi ritenuti utili a tali fini.  

TITOLO TERZO 

ORGANI DELLA SEZIONE

ART. 13 -  ORGANI DELLA SEZIONE

Gli organi della Sezione sono: 

  1. L'Assemblea dei soci 
  2. Il Consiglio Generale
  3. Il Presidente e i Vice Presidenti
  4. Organi di controllo
    • Il Collegio dei Garanti Contabili
    • I Probiviri
  5. il Tesoriere

Fa altresì parte degli Organi della Governance il Gruppo Giovani ove costituito ed è facoltà della Sezione prevedere altri Organi non direttivi.

Gli organi della Sezione sono competenti ad assumere le decisioni concernenti i problemi di specifica competenza della categoria. 

ART. 14 - ELEGGIBILITÀ ALLE CARICHE SOCIALI

Le cariche associative della Sezione sono riservate a rappresentanti di imprese in regola con il versamento dei contributi associativi che abbiano una responsabilità aziendale.

Per rappresentanti si intendono: il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali "ad negotia" che siano membri del Consiglio di Amministrazione o Direttori Generali.

Sono altresì rappresentanti dell'impresa amministratori, institori e dirigenti dell'impresa, muniti di specifica procura. 

In tale senso l’impresa comunicherà all’Associazione il nominativo del proprio rappresentante delegato ai rapporti con essa all’atto dell’iscrizione e che resta tale sino ad eventuale aggiornamento.

Alla carica di Proboviro e di Presidente del Collegio dei Garanti contabili possono essere elette persone diverse da quelle sopra indicate, che siano in possesso di particolari idonei requisiti.

ART. 15 - DURATA E REQUISITI DELLE CARICHE SOCIALI

Il mandato delle cariche di Presidente e di Vice Presidente ha una durata fino ad un massimo di 4 anni. E’ possibile il rinnovo fino ad un massimo di 8 anni consecutivi. 

Il mandato dei componenti eletti nel Consiglio Generale ha una durata fino ad un massimo di 4 anni. E’ possibile il rinnovo fino ad un massimo di 12 anni consecutivi.

I componenti eletti negli organi di controllo hanno durata quadriennale e posso essere eletti per due ulteriori mandati.

Sono possibili ulteriori rielezioni allo stesso titolo, solo dopo un intervallo di almeno un mandato.

Tutte le cariche sociali sono gratuite ad eccezione dei componenti il Collegio dei Garanti contabili qualora vengano nominati dei professionisti esterni alla Sezione.

Decadono dalle cariche e dagli incarichi in seno agli Organi della Sezione coloro che sono rappresentanti di imprese che perdono la qualità di socio ordinario.

Decadono, altresì, dalle cariche sociali anche coloro che senza giustificazione non partecipano a tre riunioni consecutive dell’Organo associativo di cui fanno parte.

Non sono eleggibili alle cariche sociali o decadono dalle medesime coloro che: rivestano anche a titolo personale una delle cariche esecutive di vertice in Associazioni o Organismi o Istituti concorrenti, che perseguano finalità di tutela di fondamentali interessi delle imprese di costruzioni comparabili a quelle dell'Ance; evidenzino situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative e incarichi politici; assumano comportamenti contrastanti con i deliberati degli organi dell'Ance e della Sezione.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio Generale della Sezione e, a tal fine, il Presidente d'intesa con i Vice Presidenti, sottopone al Consiglio Generale della Sezione stesso l'elenco dei nominativi da dichiarare decaduti, per consentire ai competenti organi di provvedere sollecitamente alle sostituzioni a norma del presente Regolamento.

La decadenza e la cessazione comportano la revoca degli incarichi conferiti dalla Sezione in Organismi esterni ed impegna le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche rivestite in ambito associativo.

Contro le deliberazioni assunte dal Consiglio Generale della Sezione a norma del presente articolo, la persona dichiarata sospesa o decaduta dalle cariche sociali può ricorrere ai Probiviri di cui all'art. 28.

Tutte le nomine in organi del sistema e nella bilateralità devono essere rinnovate con la cessazione del mandato del Presidente per qualsiasi causa.

I membri di spettanza nel Consiglio Generale di Confindustria Toscana Nord, fino al numero di tre, sono rispettivamente il Presidente, il Vice Presidente più anziano di età e l’altro Vice Presidente. Qualora il numero di spettanza sia superiore a tre, la carica sarà ricoperta, progressivamente, dal Consigliere che ha ottenuto più voti, qualora sia inferiore dal Vice Presidente più anziano di età. 

Per le elezioni delle cariche si fa rinvio alle disposizioni contenute nel relativo Regolamento di attuazione.

 ART. 16 - ASSEMBLEA DEI SOCI ordinari - COSTITUZIONE

L'Assemblea dei soci è formata dai rappresentanti di tutte le imprese associate di cui all'art. 5.

Le imprese associate intervengono in Assemblea direttamente – attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale necessari per l’accesso alle cariche direttive – o per delega conferita ad altra impresa associata nel limite massimo inderogabile di una per ogni azienda iscritta.

È ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili ad un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento o comunque tra imprese legate da vincoli di proprietà familiare.

Per il calcolo dei voti spettanti a ciascun socio, legato agli effettivi versamenti contributivi nel periodo preso a riferimento, le modalità di verifica della regolarità contributiva e di regolarizzazione si seguono le regole previste nello Statuto di Confindustria Toscana Nord.

L’esercizio del diritto di voto è subordinato alla verifica della regolarità contributiva sia in sede territoriale che nazionale, limitatamente al territorio di competenza, secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio Generale dell’Ance.

ART. 17 - CONVOCAZIONI - DELIBERAZIONI - VERBALI

L'Assemblea è convocata, presso le sedi nel territorio di una delle tre province, o in video conferenza con idonei strumenti informatici che assicurino la verifica della legittimazione del partecipante o con sistema misto (presenza-videoconferenza), almeno una volta l'anno per una data non posteriore al 30 giugno.

E' convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio Generale lo ritenga opportuno, ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto dei soci. 

La convocazione è fatta dal Presidente con comunicazione tramite PEC o posta elettronica da inviarsi a ciascuno dei soci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. 

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione e specificato l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo posta elettronica o posta elettronica certificata con preavviso di almeno cinque giorni. 

I voti spettanti in Assemblea a ciascun socio devono essere comunicati nell’avviso di convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente di Ance Toscana Nord e funge da Segretario il Direttore della Sezione o persona designata a tal scopo dal Presidente.

In prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. 

Trascorsa un’ora da quella fissata nell’avviso, l’Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti in essa rappresentati e in caso di parità prevale il voto del Presidente

Per le elezioni alle cariche sociali l'Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione soltanto se è presente o rappresentata la maggioranza dei voti attribuiti ai soci.

Le deliberazioni per l'elezione di cariche sociali sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati mediante votazione a scrutinio segreto salvo quelle per il Presidente e Vice Presidenti per le quali è richiesta la maggioranza assoluta.

Per l’elezione delle cariche sociali, all’inizio di ogni riunione su proposta del Presidente, l’Assemblea nomina tre scrutatori. 

L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei soci e delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati. 

Sono ammesse – attraverso l’ausilio di strumenti di videoconferenza – anche assemblee simultanee nelle tre sedi con supporto di Coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate e operazioni di voto e scrutinio in simultanea con proclamazione dei risultati nell’Assemblea della sede legale. 

In caso di svolgimento di Assemblee in modalità videoconferenza possono essere anche utilizzati sistemi elettronici di voto a distanza in grado di garantire, nel caso, la segretezza del voto e del luogo di votazione. 

Delle riunioni dell’Assemblea è redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea stessa. 

Il verbale è portato a conoscenza dei componenti l’assemblea entro 15 giorni dalla data della riunione.

ART. 18 - ATTRIBUZIONI DELL’ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea dei soci in sede ordinaria: 

  1. determinare le direttive di massima dell'attività della Sezione sulla base della relazione del Presidente; 
  2. eleggere il Presidente e su proposta di questi, i Vice Presidenti e il Tesoriere; 
  3. eleggere i 9 componenti il Consiglio Generale; 
  4. eleggere i Garanti contabili; 
  5. eleggere i Probiviri; 
  6. approvare la relazione annuale sulle attività della sezione presentata dal Consiglio Generale;
  7. esaminare ed approvare il Conto consuntivo ed il Bilancio preventivo; 
  8. deliberare sulle direttive di ordine generale che la Sezione dovrà seguire per l’attuazione delle finalità di cui all’art. 2;

Spetta all’Assemblea dei soci in sede straordinaria:

  1. deliberare in merito alle modifiche del presente Regolamento, da sottoporre successivamente alla ratifica del Consiglio Generale di Confindustria Toscana Nord; 
  2. deliberare in merito allo scioglimento della Sezione a norma del successivo art. 36;
  3. deliberare in merito a fusioni e/o incorporazioni e/o aggregazioni con altre Associazioni Territoriali del sistema Ance.

ART. 19 - CONSIGLIO GENERALE- composizione

Il Consiglio Generale è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Tesoriere e da 9 Consiglieri, di cui almeno due provenienti da ciascun territorio, eletti dall'Assemblea dei Soci secondo le norme del Regolamento di attuazione sull’elezione delle cariche.

E’ componente di diritto il Presidente del Gruppo Giovani, ove costituito, e il designato nel Consiglio di Presidenza di Confindustria Toscana Nord.

Sono invitati permanenti, senza diritto di voto, i Presidenti degli Enti bilaterali delle tre province, qualora rappresentanti di imprese Ance, e per la durata del loro mandato.  

Qualora si realizzi la riorganizzazione degli Enti Bilaterali attraverso la loro unificazione in un’unica Cassa edile e un unico Ente Scuola -CPT per le tre province, ai Presidenti dei nuovi Enti unificati, qualora rappresentanti di imprese Ance,  sarà attribuito diritto di voto in seno al Consiglio Generale tranne nelle votazioni inerenti le nomine negli Enti e la loro attività. 

Fino ad allora, tenuto conto delle peculiari dinamiche inerenti gli Enti Paritetici di settore e, in particolare, dell'attuale assetto della rappresentanza di associazioni e organizzazioni di categoria territoriali in seno agli Organi degli stessi, le deliberazioni relative agli Enti suddetti sono assunte, sentite obbligatoriamente le Consulte territoriali di cui all’art. 30, con il voto favorevole dei 3/4 degli aventi diritto al voto. 

Fanno parte del Consiglio Generale senza diritto di voto l’ultimo Past President, i Probiviri, i componenti del Collegio dei Garanti contabili.

Il Presidente può estendere l’invito a soggetti non componenti il Consiglio Generale, in relazione al contributo degli stessi agli argomenti all’ordine del giorno.

Se nel corso del mandato viene a mancare il Presidente, le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente più anziano o dal Presidente vicario, se nominato.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Vice Presidenti, ovvero il Tesoriere, il Presidente provvede alla loro sostituzione che viene sottoposta alla ratifica nella prima Assemblea utile.

Se nel corso del mandato vengono a mancare i Presidenti degli Enti gli stessi vengono sostituiti secondo le medesime modalità con cui vengono, di regola, nominati.

In casi di estrema gravità e urgenza il Presidente dell’Ance nazionale provvede alla nomina diretta e temporanea del Presidente degli Enti Bilaterali territoriali.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti elettivi del Consiglio Generale della Sezione, si provvederà a sostituirli con i primi dei non eletti.

I nuovi componenti rimarranno in carica sino al termine del mandato in cui scadono gli altri.

Si intendono rivestite per l’intera durata del mandato quelle cariche ricoperte per un periodo superiore alla metà del mandato stesso.

ART. 20 - consiglio generale – attribuzioni

Spetta al Consiglio Generale di: 

  1. curare il conseguimento dei fini previsti dal presente Regolamento in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea;
  2. nominare e/o designare su proposta del Presidente i rappresentanti della Sezione in Enti e Organismi esterni di cui all'art.2, punti l) ed m);
  3. nominare i membri delle commissioni referenti, se nel caso, apposite Commissioni per lo studio e la trattazione di determinati problemi, chiamando a farvi parte, occorrendo, anche terzi particolarmente esperti e provvedendo a nominare il Presidente e il Vice Presidente;
  4. disporre per l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
  5. stabilire le direttive per la stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
  6. predisporre e presentare all'Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo;
  7. formulare all'Assemblea le proposte per le modifiche al presente Regolamento;
  8. sovrintendere all'amministrazione ordinaria e straordinaria del fondo comune della Sezione e deliberare in ordine all'acquisto, vendita ed altri atti di disposizione di beni mobili ed immobili iscritti in pubblici registri, o di costituzione di diritti sui medesimi ed al conferimento al Presidente dei poteri per la stipula degli atti relativi;
  9. ratificare i provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Presidente ai sensi dell'art. 22;
  1. deliberare la costituzione di particolari uffici e servizi nell'interesse e a vantaggio dei soci e procedere all'eventuale costituzione di uffici periferici della Sezione;
  2. assumere i provvedimenti nei confronti dell'associato eventualmente inadempiente come da accordi con Confindustria Toscana Nord;
  3. approvare il Regolamento del Gruppo Giovani imprenditori edili, ove presente, e le sue eventuali modifiche;
  4. dichiarare la decadenza dalle cariche in seno agli organi della Sezione, ai sensi dell'art. 14 come da accordi con Confindustria Toscana Nord;
  5. deliberare ai sensi dell'art.5, secondo comma come previsto dagli accordi con Confindustria Toscana Nord;
  6. deliberare le prestazioni in favore delle imprese assistite di cui all’art. 8;
  7. deliberare l’ammissione e la cessazione dei soci aggregati, in conformità all’Accordo nazionale di cui all’art. 9, nonché di altre categorie dei soci, stabilendo condizioni e modalità del rapporto di adesione.

 ART. 21 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI

Il Consiglio Generale si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni due mesi, e inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno 1/4  dei componenti tra Consiglieri effettivi e Vice Presidenti con indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione è fatta mediante avviso inviato per posta elettronica, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. 

In caso di urgenza, la convocazione è fatta a mezzo posta elettronica con preavviso di almeno due giorni.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Alla riunione possono partecipare, su invito del Presidente esperti sugli specifici argomenti all'ordine del giorno. 

Per la validità delle riunioni del Consiglio Generale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. 

Ciascun componente ha diritto ad un voto. 

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti mediante votazione palese e in caso di parità prevale il voto del Presidente, fatta eccezione per le votazioni riguardanti le persone che devono essere adottate con scrutinio segreto.

In caso di svolgimento con modalità videoconferenza possono essere utilizzati sistemi elettronici di voto a distanza in grado di garantire, nel caso, la segretezza del voto e del luogo di votazione.

Delle adunanze viene redatto verbale a cura del Segretario della Sezione, che viene sottoposto ad approvazione nella riunione successiva.

 ART. 22 - PRESIDENZA - ELEZIONE, DURATA E ATTRIBUZIONI

Il Presidente della Sezione è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica fino ad un massimo di 4 anni. E’ possibile il rinnovo del mandato fino ad un massimo di 8 anni consecutivi.

A tal fine la Commissione di cui all’art. 23, al termine delle consultazioni, individua uno o più nominativi invitandoli ad ufficializzare in via definitiva l’accettazione della candidatura ed a illustrare il proprio programma.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale della Sezione nei confronti dei terzi ed in giudizio. 

Egli ha inoltre titolo a costituirsi civilmente per i reati commessi a danno della Sezione. 

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice 

Presidente da lui designato e, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di età.  

Il Presidente subentrante, con il voto favorevole della prima Assemblea utile, porta a termine il mandato in corso e se ha coperto meno della metà di tale arco temporale, può essere rieletto nei limiti di cui al primo comma.

Spetta in particolare al Presidente di: 

  1. convocare l'Assemblea dei soci e il Consiglio Generale, presiederne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni; 
  2. rappresentare Ance Toscana Nord in sede negoziale, giudiziaria e amministrativa;
  3. firmare i contratti e accordi collettivi di lavoro secondo le direttive espresse dal Consiglio Generale; 
  4. intrattenere rapporti con i terzi nella sua qualità di rappresentante della Sezione; 
  5. adottare i provvedimenti necessari per il miglior svolgimento dell'attività della Sezione; 
  6. sovraintendere all'ordinamento dei servizi della Sezione e a tutti gli atti amministrativi; 
  7. provvedere, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico finanziaria della Sezione; 
  8. curare che tutti gli atti della Sezione siano compiuti a norma del presente Regolamento; 
  9. in casi straordinari di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Generale sottoponendo le deliberazioni così prese alla ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione; 
  1. proporre all’Assemblea i nominativi dei propri Vice Presidenti e del Tesoriere;
  2. proporre al Consiglio Generale della Sezione le nomine negli enti esterni.

Oltre alle attribuzioni specificatamente previste nel presente Regolamento, spetta al Presidente di rappresentare la Sezione nei rapporti con gli organi direttivi ed esecutivi di Confindustria Toscana Nord. 

Egli rappresenta altresì la Sezione in seno all'Associazione Nazionale Costruttori Edili e nella stipula dei contratti ed accordi collettivi di lavoro della categoria. 

Il Presidente rappresenta Ance Toscana Nord nei rapporti con Confindustria Toscana Nord, secondo quanto stabilito dallo Statuto di quest’ultima. 

ART. 23 - COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE

Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, i Probiviri, dopo aver raccolto eventuali candidature provenienti dal sistema associativo, provvedono, in tempo utile per i successivi adempimenti, alla individuazione di una rosa di almeno sei nominativi, due per ogni territorio. Tali nominativi devono essere espressione qualificata di imprese associate, ed in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal codice etico.

Una volta definita nella sua composizione, la rosa di nomi di cui al precedente comma viene comunicata al Presidente al quale spetta convocare il Consiglio Generale e tutti i nominativi inseriti nella rosa stessa per effettuare un sorteggio per la determinazione dei tre componenti effettivi della Commissione di designazione, uno per ogni territorio.

Una volta definita la composizione della Commissione, quest’ultima entro una settimana procede al proprio insediamento e da tale momento decorre un periodo tra due e sei settimane per lo svolgimento delle consultazioni al termine del quale individua uno o più nominativi e riferisce con relazione scritta all’Assemblea.

Al fine di garantire il migliore funzionamento della Commissione di designazione, viene anche sorteggiato un ulteriore nominativo per un’eventuale sostituzione.

Ulteriori previsioni in merito alla Commissione di Designazione sono contenute nel Regolamento di attuazione per l’elezione delle cariche di Ance Toscana Nord. 

ART. 24 - VICE PRESIDENTI

I Vice Presidenti in numero di due provenienti dai territori che non esprimono il Presidente, sono eletti dall'Assemblea su proposta del Presidente, ai sensi dell'art. 18, durano in carica fino ad un massimo di 4 anni e scadono con il Presidente che li ha proposti. E’ possibile il rinnovo del mandato fino ad un massimo di 8 anni consecutivi.

 Ai Vice Presidenti compete di dare esecuzione ai compiti e alle deleghe loro assegnate dal presidente che in ogni caso ne mantiene la responsabilità.

ART. 25 - commissioni referenti

Nell’ambito della Sezione possono essere costituite Commissioni Referenti per specifiche materie.

La Presidenza di ognuna delle Commissioni è affidata ad un Vice Presidente o ad un Coordinatore nominato dal Presidente.

Ciascuna Commissione è composta da componenti nominati dal Consiglio Generale della Sezione in applicazione di criteri che assicurino la più ampia partecipazione delle imprese associate, anche tenuto conto della provenienza dei territori, e delle candidature pervenute dai soci ordinari.

È compito delle Commissioni Referenti di elaborare, formulare pareri e suggerire iniziative sui problemi rientranti nel rispettivo settore di competenza, nonché di formulare pareri al Consiglio Generale della Sezione.

ART. 26 - IL TESORIERE

Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea su proposta del Presidente, rimane in carica  fino ad un massimo di 4 anni. E’ possibile il rinnovo del mandato fino ad un massimo di 8 anni consecutivi.

E’ componete il Consiglio Generale della Sezione.

Partecipa in Assemblea senza diritto di voto limitatamente alle delibere relative all’approvazione dei bilanci.

In caso di impedimento del Tesoriere il Consiglio Generale della Sezione su proposta del Presidente conferisce le relative funzioni ad un proprio componente.

Il Tesoriere svolge le funzioni di cui agli art. 34 e 35 e cura le relazioni ai Bilanci Consuntivo e Preventivo, presentate dal Consiglio Generale all’Assemblea.

Le funzioni di Tesoriere possono essere assegnate dal Presidente ad un Vice Presidente.

ART. 27 - IL COLLEGIO DEI GARANTI CONTABILI

Il Collegio Garanti contabili è composto da tre componenti effettivi, aventi idonei requisiti, eletti dall'Assemblea, in anno diverso da quello di elezione del Presidente, che nomina anche tra essi il Presidente del Collegio. 

L'Assemblea inoltre elegge due membri supplenti che subentrano in ordine di età in caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi. 

I Garanti contabili durano in carica per quattro anni e sono rinnovabili per due ulteriori mandati consecutivi

Qualora alla carica di Presidente del Collegio dei Garanti contabili sia nominato un professionista, l'Assemblea, all'atto stesso della nomina, deve determinarne eventuali rimborsi o emolumenti.

Il Collegio dei Garanti contabili esercita il controllo sull'amministrazione del fondo comune e sulla gestione economico-finanziaria della Sezione e ne riferisce all'Assemblea con apposita relazione sul bilancio consuntivo.

I Garanti contabili partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Generale della Sezione e, limitatamente alle delibere relative all’ approvazione dei bilanci, all’Assemblea.

Delle riunioni del Collegio dei Garanti contabili si redige processo verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

Le funzioni di controllo contabile possono essere assegnate ad un Revisore ufficiale dei conti eletto dall’Assemblea.

ART. 28 - I PROBIVIRI

Le relazioni organizzative e funzionali tra i Probiviri del sistema Ance e del sistema Confederale sono definite dall’Addendum all’Accordo Ance - Confindustria del 25 maggio 2016, sottoscritto il 22 dicembre 2017, e da sue eventuali successive modificazioni e integrazioni.

L’Assemblea di ogni quadriennio, in un anno diverso da quello dell’elezione del Presidente, elegge, a scrutinio segreto almeno quattro Probiviri, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per due ulteriori mandati consecutivi.

Ciascun socio può esprimere un massimo di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. 

A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa, in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità previsti dalla legge.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di qualsiasi componente del sistema confederale nonché con ogni altra carica interna alla Sezione.

Spetta ai Probiviri, costituiti in Collegio arbitrale, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte fra i soci e la Sezione, ovvero tra i soci stessi, che non si siano potute definire bonariamente.

I ricorsi devono essere presentati entro 60 giorni dagli atti e/o fatti ritenuti pregiudizievoli da una o più parti e devono essere accompagnati dal deposito di una cauzione, a pena di irricevibilità del ricorso, il cui importo è determinato annualmente dai Probiviri.

Il deposito cauzionale deve essere versato in favore della Sezione ed in caso di vittoria del ricorrente verrà integralmente restituito. In caso di soccombenza del ricorrente la somma verrà trattenuta e destinata al finanziamento di progetti speciali.

Per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall’Assemblea. Il Presidente del Collegio è scelto tra i restanti Probiviri, con l’accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta, anche da uno solo dei Probiviri eletti dall’Assemblea, al Presidente del Tribunale di Pistoia tra quelli eletti dall’Assemblea.

La Segreteria dei Probiviri provvede a notificare il ricorso alla controparte assegnandole il termine di 10 giorni per la designazione del Proboviro di fiducia.

Il rifiuto o l’immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano l’automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

L’istanza di ricusazione con fini prettamente dilatori e per motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta l’automatica soccombenza al giudizio arbitrale.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste in materia dal Codice di procedura civile, nonché dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate, al Presidente della Sezione ed al Presidente di Ance Nazionale, attraverso raccomandata A/R o Pec, entro dieci giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l’appello ai Probiviri di Ance nazionale.

In caso di errori materiali o di calcolo sussiste la possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d’ufficio dallo stesso Collegio.

Il lodo è appellabile esclusivamente ai Probiviri di Ance nazionale entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data di comunicazione della decisione, i quali decidono in via definitiva e tale decisione è pertanto inappellabile.

L’interpretazione del presente Regolamento, nonché di ogni altra norma regolativa della Sezione è di esclusiva competenza dei Probiviri, che potranno tuttavia richiedere elementi di orientamento ai Probiviri dell’Associazione degli industriali al fine di garantire il massimo raccordo operativo.

Le decisioni dei Probiviri di cui al precedente comma sono impugnabili davanti ai Probiviri di Ance nazionale.

Salvo quanto previsto dall’art. 15 la decadenza delle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alla designazione e/o alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse, previa audizione degli interessati.

Eventuali ricorsi avverso tali provvedimenti adottati dai Probiviri, sono rimessi ai Probiviri di Ance nazionale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

In caso di assenza, impedimento o di altra condizione ostativa, o di inerzia dei Probiviri della Sezione, le competenze loro attribuite sono esercitate dai Probiviri di Ance nazionale in funzione surrogatoria.

In tal caso l’eventuale appello avverso la decisione resa dal collegio giudicante composto dai Probiviri di Ance nazionale è rimesso ai restanti Probiviri di Ance nazionale non investiti della vertenza in primo grado.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri, e i relativi termini, sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

Nel caso di controversie tra Ance Toscana Nord oppure i soci di essa, con altri soci di Confindustria Toscana Nord non appartenenti alla Sezione edili o con la stessa Confindustria Toscana Nord, la competenza a decidere spetta ai Probiviri di quest’ultima ai sensi dell’articolo 16 dello Statuto, mentre l’appello compete ad un Collegio congiunto secondo quanto previsto al punto 3 dell’ Addendum di cui al primo comma del presente articolo.

Restano ferme le altre funzioni dei Probiviri previste dallo Statuto di Confindustria Toscana Nord .

ART. 29 - GRUPPO GIOVANI

In linea con le norme di formazione e funzionamento del Regolamento dei Giovani imprenditori edili approvato dallo Statuto Ance, potrà essere costituito il Gruppo Giovani di Ance Toscana Nord il cui funzionamento sarà regolato da un Regolamento apposito, approvato dal Consiglio Generale di Ance Toscana Nord, previo parere di conformità di Ance, e ratificato dal Consiglio Generale di Confindustria Toscana Nord.

ART. 30 -  LE CONSULTE TERRITORIALI

Le Consulte Territoriali Ance di Lucca Pistoia e Prato garantiscono il coordinamento di Ance Toscana Nord con le istanze provenienti dai tre territori.

Hanno un ruolo consultivo, propositivo o di segnalazione nei confronti del Consiglio Generale e operano in stretto raccordo e su indicazione dello stesso.

Sono composte:

  • dai membri del Consiglio Generale di Confindustria Toscana Nord, in rappresentanza della Sezione, provenienti dal territorio di riferimento;
  • dai membri effettivi del Consiglio Generale della Sezione, provenienti dal territorio di riferimento;
  • dai Presidenti degli Enti paritetici locali, ove presenti;
  • dagli imprenditori locali che hanno sottoposto la propria candidatura all’Assemblea in qualità di Consiglieri. 

Le Consulte territoriali sono presiedute dal Presidente di Ance Toscana Nord o dal Vice Presidente in relazione alla loro provenienza.

Si riuniscono presso le sedi locali ogni qualvolta il Presidente della Consulta lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta un quarto dei suoi componenti. 

Per la validità delle riunioni è necessaria la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti senza tener conto di astensioni o schede bianche mentre le nulle rilevano per il calcolo dei quorum. In caso di parità nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente della Consulta, in caso di scrutinio segreto, obbligatorio per le votazioni su persone, la parità equivale a respingimento della proposta.

In caso di svolgimento con modalità videoconferenza possono essere utilizzati sistemi elettronici di voto a distanza in grado di garantire, nel caso, la segretezza del voto e del luogo di votazione.

Le Consulte sono obbligatoriamente interpellate dal Consiglio Generale in caso di nomina o designazione dei rappresentanti di cui all'art.2, punti l) e m) del presente Regolamento.

Le Consulte inoltre:

  • propongono al Consiglio Generale le iniziative e le azioni più opportune in relazione a problematiche e istanze in ambito locale; 
  • su mandato del Presidente o del Vice Presidente d’area, in stretto raccordo con il Consiglio Generale, curano, attraverso i propri membri, le relazioni con gli Enti, le amministrazioni pubbliche e gli altri attori del territorio; 
  • hanno competenza di natura consultiva sulle questioni che in ambito locale interessano anche in via indiretta il comparto delle costruzioni e su tutte le altre questioni specificamente affidategli dal Consiglio Generale.

 TITOLO QUARTO

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  E AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE

ART. 31 - AUTONOMIA FINANZIARIA E PATRIMONIALE

In forza dell’esclusiva titolarità e completa disponibilità delle quote di adesione contrattuale derivanti dalle fonti autonome del settore, la Sezione gode di autonomia finanziaria e patrimoniale, con facoltà di acquisire beni mobili e immobili, istituire propri uffici ed assumere personale alle proprie dipendenze.

A tal fine la Sezione provvede a richiedere l’attribuzione di un proprio codice fiscale e ad aprire un proprio conto corrente bancario.

Condotte lesive dell’autonomia finanziaria, patrimoniale e organizzativa e dell’esclusiva titolarità e completa disponibilità delle quote di adesione contrattuale della Sezione costituiscono causa di Commissariamento che verrà adottato in base alle disposizioni dello Statuto di Ance.

 ART. 32 - SEGRETERIA

All’organizzazione e al funzionamento della Sezione è preposto un Segretario che, secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Generale, organizza i servizi sui tre territori, coordina e indirizza gli organici, e dà attuazione e svolgimento a tutte le operazioni in cui si concreta l’attività della Sezione. 

Il Segretario partecipa alle riunioni di tutti gli Organi della Sezione e conserva i verbali delle riunioni stesse. 

Il Segretario, laddove non concordato diversamente tra Confindustria Toscana Nord e Ance Toscana Nord e fino ad allora, fa parte dell’organico di Confindustria Toscana Nord ed è individuato dal Direttore di Confindustria Toscana Nord, sentito il Presidente di Ance Toscana Nord.

ART. 33 - FONDO COMUNE

Il Fondo Comune è costituito oltre che dal gettito delle contribuzioni derivanti da fonti autonome del settore, dai beni mobili ed immobili e dai titoli di proprietà della Sezione pervenuti per acquisti, lasciti o donazioni o per qualsiasi altra causa, dalle rendite e dalle partecipazioni in Enti, Istituti, Società e quant'altro, nonché da atti di liberalità a favore della Sezione. 

Ogni decisione sulle destinazioni, l'utilizzo ed i prelievi dal Fondo Comune è di esclusiva competenza degli organi della Sezione conformemente agli scopi statutari.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano la Sezione, risponde esclusivamente il Fondo Comune con esonero di qualsiasi responsabilità di Confindustria Toscana Nord.

In nessun caso i fondi della Sezione possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, nè eventuali utili o avanzi di gestione nonchè fondi riserve o capitale.

ART. 34 - AMMINISTRAZIONE E GESTIONE

Per l'amministrazione del Fondo Comune della Sezione provvede il Consiglio Generale della Sezione stessa. 

Gli atti della gestione economico-finanziaria sono compiuti dal Presidente della Sezione con firma abbinata del Tesoriere. 

Alle relative decisioni di spesa dà corso il Presidente della Sezione. 

Il Presidente può delegare per iscritto ad uno dei Vice Presidenti la sottoscrizione degli atti previsti nei precedenti commi. 

In caso di impedimento del Tesoriere, il Consiglio Direttivo conferisce le relative funzioni ad un proprio componente. 

ART. 35 - ESERCIZIO FINANZIARIO-BILANCIO

L'esercizio finanziario della Sezione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo annuali sono predisposti dal Consiglio Generale della Sezione, conformemente alle disposizioni di legge, sulla base degli appositi schemi curati dal Tesoriere in applicazione delle linee guida e degli schemi di bilancio tipo elaborati e approvati dal Consiglio generale dell’Ance. Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo sono  quindi presentati all'esame e all'approvazione dell'Assemblea. 

All’Assemblea viene sottoposta anche la relazione sull’attività degli uffici.

Almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che dovrà procedere all'esame e all'approvazione dei bilanci, il conto consuntivo è sottoposto dal Consiglio Generale ai Garanti contabili che ne redigono relazione scritta. 

Il bilancio consuntivo e preventivo sono accompagnati in Assemblea da una relazione del Consiglio Generale curata dal Tesoriere. 

Del conto consuntivo e del bilancio preventivo, nonché delle relazioni dei Garanti contabili e del Consiglio Generale, i soci possono prendere visione, presso la sede della Sezione, nella settimana che precede l'Assemblea. 

Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio di ogni anno e la data di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte dell'Assemblea a norma dell'art. 18, alla gestione economico-finanziaria della Sezione si provvede in via provvisoria sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea per l'anno precedente con i correttivi deliberati dal Consiglio generale della Sezione in funzione della previsione delle entrate.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36 - DURATA-SCIOGLIMENTO

Ance Toscana Nord è costituita a tempo indeterminato. 

Può essere sciolta in seguito a deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, espressamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti della totalità dei voti attribuiti all'Assemblea. 

L’Assemblea che delibera lo scioglimento della Sezione nomina anche uno o più liquidatori e stabilisce le modalità della devoluzione delle eventuali attività patrimoniali nette. 

Le attività patrimoniali residue sono devolute ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Nel caso di scioglimento finalizzato all’aggregazione tra più Associazioni territoriali di Ance il quorum deliberativo eè di tre quarti della totalità dei voti attribuiti in Assemblea.

ART.37 - DISPOSIZIONI GENERALI

Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dal Consiglio Generale di Ance  che può respingerle motivatamente o modificarle per adeguarle ai principi inderogabili fissati dallo Statuto Ance.

Le modifiche entrano in vigore con l’approvazione dell’Assemblea della Sezione e del Consiglio Generale di Confindustria Toscana Nord. Quest’ultimo provvede a deliberare entro al prima riunione utile e non oltre quattro mesi dalla trasmissione delle modifiche da parte della Sezione e decorso tale termine si intendono comunque approvate.

Art. 38 - RICHIAMO ALLO STATUTO DI CONFINDUSTRIA TOSCANA NORD

Per quanto non previsto nel presente Regolamento in merito alle attribuzioni ed al funzionamento della Sezione, si fa rinvio alle norme contenute nello Statuto dell’Ance, in quanto compatibili, alle disposizioni dello Statuto di Confindustria Toscana Nord, nel cui ambito la Sezione è operante e al relativo Regolamento di attuazione.

ART. 39 - CONTROVERSIE

Eventuali controversie insorgenti tra Ance Toscana Nord e Confindustria Toscana Nord sull'interpretazione del presente Regolamento sono demandate all'esame congiunto dell'ANCE e della Confindustria che assumeranno le decisioni e le iniziative conseguenti.  

ART. 40 - norma di collegaMENTO ORGANIZZATIVO

Fermo restando un attivo coinvolgimento della Sezione nei percorsi evolutivi della rappresentanza territoriale di Confindustria secondo le modalità stabilite dall’Accordo Ance Confindustria del 25 maggio 2016, la Sezione ha facoltà, in relazione a processi aggregativi attuati da Confindustria Toscana Nord, di mantenere la propria organizzazione ed il perimetro territoriale di propria competenza, previa dimostrazione all’Ance delle condizioni di sostenibilità organizzativa, di rappresentanza ed economica.

I progetti di aggregazione devono essere preventivamente e tempestivamente portati a conoscenza di Ance ai fini delle attività di verifica e coordinamento organizzativo.

  

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